Affinché uno dei segni sopra indicati possa essere registrato come marchio è necessario che esso abbia i seguenti requisiti sotto descritti.
A) La novità è l’assenza sul mercato di prodotti o servizi contraddistinti da segno uguale o simile. La novità, peraltro, non difetta qualora il marchio precedente sia scaduto da oltre due anni (tre se trattasi di un marchio collettivo) o sia decaduto per non uso ultraquinquennale.
B) La capacità distintiva permette di distinguere un prodotto o servizio da quello di altri.
C) La liceità è la conformità all’ordine pubblico e al buon costume. Non possono costituire oggetto di registrazione segni specificatamente individuati dalla legge quali a esempio:
1) Gli stemmi e gli altri segni considerati nelle convenzioni internazionali vigenti in materia, nei casi ed alle condizioni menzionati nelle convenzioni stesse, nonché i segni contenenti simboli, emblemi e stemmi che rivestano un interesse pubblico, a meno che l’autorità competente non ne abbia autorizzato la registrazione.
2) I segni idonei atti a ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti oppure servizi.
3) I segni identici o simili a un segno già noto come ditta, denominazione o ragione sociale, se da ciò possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico a causa dell’affinità di prodotti o servizi.
4) i segni come ditta, denominazione o ragione sociale e insegna uguali o simili ad un marchio registrato, per prodotti oppure servizi non affini, ma che godano nello Stato di rinomanza.
5) i segni come ditta, denominazione o ragione sociale e insegna uguali o simili ad un marchio registrato, per prodotti oppure servizi non affini, ma che godano nello Stato di rinomanza.
6) I segni costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti oppure servizi o da indicazioni troppo descrittive.
7) I segni costituiti esclusivamente dalla forma imposta al prodotto dalla natura.
8) I segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio.
9) I nomi di persona se notori, i segni usati in campo artistico o sportivo, le denominazioni e le sigle di manifestazioni e quelle di enti e associazioni non aventi finalità economiche nonché gli emblemi caratteristici di questi, senza il consenso dell’avente diritto.
10) I ritratti delle persone senza il consenso delle medesime, i nomi di persona diversi da quello del richiedente, se il loro uso sia tale da ledere la fama ed il decoro di chi ha il diritto di portare tali nomi.
11) I ritratti delle persone senza il consenso delle medesime, i nomi di persona diversi da quello del richiedente, se il loro uso sia tale da ledere la fama ed il decoro di chi ha il diritto di portare tali nomi.
12) I segni identici o simili al marchio registrato anteriormente nello Stato o, se comunitario, dotato di una valida rivendicazione di priorità, per prodotti o servizi non affini, se esso goda nello Stato di rinomanza e se l’uso del segno senza giusto motivo consenta di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o rechi pregiudizio allo stesso.